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cogaranzia |
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Strumento realizzato in collaborazione con i Confidi Soci convenzionati e rivolto alle PMI industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane ed agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, soci dei confidi soci, aventi localizzazione operativa nella Regione Marche. I Confidi Convenzionati e la SRGM, nel pieno rispetto delle proprie autonomie, realizzano una collaborazione che prevede la concessione di garanzia su rischio di insolvenza per operazioni di finanziamento a medio-lungo termine a favore di imprese socie di entrambi i confidi, ovvero socie di confidi socio. La garanzia rilasciata da ciascuno dei due Confidi garanti viene regolata dalla Convenzione che ciascun Confidi ha in essere con la Banca finanziatrice. Le condizioni del finanziamento dipendono dal prodotto applicato tra quelli convenzionati tra Confidi e Banca erogante. L'impresa si impegna ad accettare le condizioni previste e le modalità attuative relative. La parte proponente, di norma il Confidi Socio, raccogliere la documentazione relativa all’istruttoria producendo una duplice copia al soggetto cogarante, di norma SRGM. |
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garanzia di 2° grado su fondi propri |
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garanzia di 2° grado del 50% del rischio confidi (garanzia di 2° grado massima: 25% del finanziamento) per: Tetto di copertura massimo (CAP) pari al 0,75% del volume complessivo delle garanzie di 2° grado rilasciate a ciascun confidi nell'ambito di ogni periodo previsto contrattualmente. |
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garanzia di 2° grado su Fondo Solidarietà |
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garanzia di 2° grado del 70% del rischio confidi per: Tetto di copertura massimo (CAP) pari al 10,00% del volume complessivo delle garanzie di primo grado rilasciate da ciascun confidi ed autorizzate alla garanzia di 2° grado del Fondo di Solidarietà. |
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garanzia di 2° grado controgarantita FEI (programma CIP) |
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garanzia di 2° grado del 60% del rischio confidi per: Tetto di copertura massimo (CAP) pari al 3,5% del volume complessivo delle garanzie di secondo grado rilasciate a ciascun confidi. N.B.: |
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garanzia di 2° grado controgarantita in base alla Legge 1068/64 e successive modifiche |
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garanzia di 2° grado del 50% del rischio confidi (garanzia di 2° grado massima: 25% del finanziamento) per: Tetto di copertura massimo (CAP) pari al 1,00% del volume complessivo delle garanzie di 2° grado rilasciate a ciascun confidi nell'ambito di ogni periodo previsto contrattualmente. |
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